Ai sensi dell’art. 5 D.L. 111/2020, qualora i figli minori di 14 anni siano sottoposti a quarantena obbligatoria (disposizioni ASL di riferimento), i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire in alternativa di:
– smart working per il periodo di quarantena;
– qualora lo smart working non sia possibile, uno dei genitori può usufruire del CONGEDO COVID che consente di percepire una indennità pari al 50% della retribuzione stessa a carico dell’INPS, per il periodo di quarantena obbligatoria.
Tale normativa è vigente fino al 31/12/2020.
Qualora il figlio minore di 14 anni non sia sottoposto a quarantena obbligatoria, vige la normativa generale in materia di congedi genitoriali, ovvero:
– figli di età non superiore ai 3 anni: astensione dal lavoro per tutto il periodo di malattia senza percezione di retribuzione;
– figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni: astensione dal lavoro per massimo 5 giorni nel corso dell’anno senza percezione di retribuzione;
In tali casi è necessario presentare al datore di lavoro il certificato medico relativo alla malattia del figlio, oltre alla dichiarazione dell’altro genitore che attesta di non usufruire del congedo. Nel periodo di astensione il genitore non è soggetto a controllo per fasce orarie.
Al di fuori delle misure sopra citate, è comunque possibile usufruire dei permessi e ferie disponibili.
Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e analisi delle singole posizioni.