Si informa la Clientela che il decreto “semplificazioni” n. 76/2020 ha previsto l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (ovvero la PEC). La scadenza di tale adempimento è fissata al 1 ottobre 2020. In caso di inadempimento, sono previste sanzioni pecuniarie.
Si precisa che nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Le imprese sono invitate a:
Come verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:
Per quanto riguarda i professionisti vi è l’obbligo di comunicazione della propria PEC agli ordini di appartenenza o agli elenchi ai quali risultano iscritti. Per coloro che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Attenzione all’indirizzo PEC inattivo: Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it.